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Legge 18 giugno 2009 N° 69, Art. 21
La Legge 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'art. 21, comma 1 prescrive: "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale".
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 N° 150, Art. 11
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 N° 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministarzioni" all'art. 11, comma 8 prescrive: "Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: [...] f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati".
| Codice Disciplinare |
In relazione alle vigenti disposizioni di legge, si pubblicano gli articoli riguardanti il nuovo sistema disciplinare e le sanzioni disciplinari previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.
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| Titolari di Posizione Organizzativa |
Roberta Zoboli - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
| Incaricati di Funzioni Politico-Amministrative |
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| Pubblicità incarichi |
Pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori
Art. 1, comma 735, legge 296/06 (Finanziaria 2007) Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. |
Pubblicizzazione affidamento incarichi
Art. 53, comma 14, d.lgs 165/2001 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Art. 3, commi 18 e 54, legge n. 244/2007 I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita` erariale del dirigente preposto».
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| Autovetture in dotazione alle Amministrazioni Pubbliche | |
In ottemperanza alla direttiva 11 maggio n. 6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, si pubblicano i dati relativi al monitoraggio affidato a FormezPA per rilevare il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni. |
Rilevazione on line - 96453 | |
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 Data ultima modifica: 20/07/2010 - N° visioni: 1.638
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