L’organo di Polizia che rileva il sinistro stradale non ha alcun ruolo nel meccanismo di risarcimento dei danni da circolazione stradale.

Di seguito troverete alcune informazioni utili ad orientarsi nella procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Informate la vostra assicurazione

In seguito a un sinistro stradale, le parti coinvolte devono fare denuncia di sinistro presso la propria Compagnia di Assicurazioni, precisando se è intervenuto un corpo di Polizia per i rilievi ed allegando i dati della/e controparte/i; in caso di intervento di un corpo di Polizia, i dati della controparte vengono forniti al termine dei rilievi dagli Agenti intervenuti.

La Compagnia di Assicurazioni attiverà la procedura di risarcimento dei danni, previo accertamento della dinamica del sinistro ed individuazione delle responsabilità oggettive nell’evento; a tal fine le Compagnie assicuratrici si avvalgono dell’operato di periti, investigatori privati, ecc., i quali raccolgono le informazioni necessarie, effettuando anche l’accesso agli atti redatti dall’organo di Polizia intervenuto (per le modalità di accesso agli atti consultare la relativa scheda informativa). Modalità e tempi del risarcimento dei danni vi saranno comunicati dalla stessa Compagnia.

E’ opportuno, prima di far riparare il proprio veicolo danneggiato, chiedere alla Compagnia di Assicurazioni che deve liquidare il danno se è possibile procedere con le riparazioni.

La procedura di risarcimento dei danni

La normativa che regola il risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale è essenzialmente costituita dalle leggi sotto indicate, alle quali si rimanda per un approfondimento della materia:

§ D. Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private) (per il testo della legge consultare il sito www.ivass.it)

§ D.P.R. 18/07/2006 n°. 254 (Risarcimento diretto dei danni) (per il testo della legge consultare il sito www.ivass.it)

In estrema sintesi i casi più frequenti sono i seguenti:

CASO

PROCEDURA

A) sinistro con due soli veicoli coinvolti,  immatricolati  in

Italia o negli stati di San Marino o del Vaticano

si applica la procedura di indennizzo diretto; ogni Compagnia di Assicurazioni, qualora ne ricorrano i presupposti, risarcisce direttamente al proprio assicurato sia i danni materiali che fisici (per maggiori informazioni vai al sito www.ivass.it)

B) sinistro con tre o più veicoli coinvolti

ogni Compagnia di Assicurazioni risarcisce i danni causati ai terzi dal proprio assicurato, previo accertamento delle relative responsabilità; pertanto la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata a quella Compagnia; è consigliabile chiedere assistenza alla propria Assicurazione o ad un legale

C) sinistro con pedoni   o velocipedi coinvolti

in caso di responsabilità del sinistro di pedoni e conducenti di velocipedi, gli eventuali danni subiti sono da richiedere al diretto responsabile; nel caso, che è anche il più frequente, in cui siano il pedone o il ciclista a dover essere risarciti, questi ultimi dovranno inoltrare richiesta direttamente alla Compagnia assicuratrice del veicolo investitore; è consigliabile chiedere assistenza ad un legale o ad un soggetto che si occupi di queste procedure (associazioni di difesa dei consumatori, associazioni sindacali o di categoria, ecc.); qualora il pedone o il ciclista coinvolti nel sinistro siano contraenti di polizze di assicurazione personale che coprono anche questo genere di eventi, sarà necessario, da parte loro, fare denuncia alle rispettive Compagnie assicuratrici, chiedendo assistenza anche per l’eventuale richiesta di risarcimento verso terzi

D) sinistro con veicoli privi di copertura  assicurativa  o non identificati

il risarcimento dei danni, sia materiali che fisici, sarà a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio); per ulteriori informazioni circa le modalità e i limiti di accesso a tale fondo vi consigliamo di visitare il sito della CONSAP S.p.A. (www.consap.it) o di chiedere alla vostra Compagnia assicuratrice

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, visitate il sito internet dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) www.ivass.it e quello della CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio) www.consap.it; per i sinistri con veicoli stranieri, informazioni utili sono reperibili sul sito internet dell’UCI S.c.ar.l. (Ufficio Centrale Italiano S.c.a.r.l.).

Casi particolari (cadute, danneggiamenti, ecc.)

Nel caso di eventi accidentali non classificabili come sinistri stradali veri e propri, causati da anomalie della sede stradale (buche, avvallamenti ecc.), quali le cadute di pedoni o di veicoli a due ruote e il danneggiamento di autoveicoli, ovvero le cadute di oggetti dall’alto su veicoli o persone, occorrerà rivolgere domanda di risarcimento danni direttamente ai responsabili, o presunti tali, del danno patito.

Se l’evento è accaduto su suolo pubblico (strada, piazza, ecc.) la richiesta di risarcimento andrà fatta all’ente proprietario o gestore della strada (Comune in cui è accaduto il sinistro per le strade comunali, provincia di Modena per le strade provinciali, ANAS S.p.A. per le strade extraurbane da quest’ultima gestite); se è avvenuto su suolo privato i danni dovranno essere risarciti dal proprietario del sedime.

Nel caso il danno sia causato da manufatti relativi a impianti (fornitura di acqua potabile, smaltimento di acque meteoriche, impianti di vario genere presenti nel sottosuolo, ecc…) la richiesta andrà inoltrata alla società che gestisce l’impianto.

In caso di lesioni alle persone

Qualora a causa del sinistro si verifichino lesioni alle persone, il soggetto che le ha subite ha la facoltà di sporgere querela nei confronti di colui che le ha causate (art. 120 e seguenti del Codice Penale).

La querela è una “… dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda (penalmente) in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato” (art. 336 del c.p.p.).

Nella fattispecie del sinistro stradale con lesioni a persone, il reato per il quale si procede è quello previsto dall’art. 590 del c.p. (lesioni colpose).

Il termine per esercitare il proprio diritto di querela è di tre mesi dalla data del fatto (art. 124 c.p.).

E’ possibile sporgere querela rivolgendosi ad un legale di fiducia oppure recandosi presso qualunque corpo di polizia.

La querela ha come effetto l’apertura, da parte della Procura della Repubblica competente per territorio, di un procedimento penale nei confronti del responsabile delle lesioni subite.

La querela non è una richiesta di risarcimento dei danni e non ha come effetto diretto il risarcimento del danno subito.